Da martedì 30 marzo il Lazio entrerà in zona arancione. L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che aveva messo la Regione in rosso (come tutte le altre dell’ultimo periodo), è infatti entrata in vigore di lunedì (nel caso specifico il 15 marzo) e non la domenica, come quelle dei mesi precedenti.
Visto che l’ordinanza dura 15 giorni, cesserà di avere effetto appunto il 30, quando quindi potranno riaprire le scuole.
Fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00. Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
Il 3, 4 e 5 aprile su tutto il territorio nazionale si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse. In tali giorni, saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Inoltre, negli stessi tre giorni, sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
